[1]FINALI

  • 1)Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili firmato a Roma, il 27 ottobre 1986 e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso seguente.
  • 2)Il presente Protocollo aggiuntivo puo' essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi. Fatto a Roma, il 11 ottobre 1989 in due esemplari originali in lingua italiana.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~protocollo-agg-art8 · fonte su Normattiva