[1]Riservatezza

[2]Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorita' possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorita' possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente o autorita' o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.

Testo vigente dal 30 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-17;157~accordo-art8 · fonte su Normattiva