[1]Emendamenti/Efficacia

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte mediale le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato, sempre che una delle Parti, con notifica scritta inviata sei mesi prima attraverso i canali diplomatici non renda nota la propria intenzione di denunciare l'Accordo. 3. Il presente Accordo puo' essere emendato con il reciproco consenso dei due Paesi tramite scambi attraverso i rispettivi canali diplomatici e, se necessario, sara' rivisto ogni 5 anni. Gli emendamenti entreranno in vigore cosi' come specificato al paragrafo 1 di questo articolo. 4. Ogni eventuale notifica dovuta ai sensi del presente Accordo, ovvero qualsiasi altra comunicazione che dovesse rendersi necessaria, sara' effettuata per iscritto e inviata attraverso i canali diplomatici. 5. Le Parti concordano che le lingue ufficiali utilizzate nell'ambito del presente Accordo saranno l'italiano e l'inglese. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Accra il 28 novembre 2019 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art16 · fonte su Normattiva