[1]Articolo XIII.
[2]Lo Stato richiesto, informando lo Stato richiedente della sua decisione, puo' rinviare la consegna della persona da estradare al fine di sottoporla a procedimento o per farle scontare una pena in relazione ad un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione.
Testo vigente dal 3 maggio 1985
