[1]Articolo XIII.

[2]Lo Stato richiesto, informando lo Stato richiedente della sua decisione, puo' rinviare la consegna della persona da estradare al fine di sottoporla a procedimento o per farle scontare una pena in relazione ad un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artxiii · fonte su Normattiva