[1]Giurisdizione

[2]Al fine di consentire l'applicazione del presente Accordo, le informazioni saranno fornite in conformita' con il presente Accordo dall'autorita' competente della Parte interpellata senza considerare se le persona cui si riferisce l'informazione abbia la residenza o la nazionalita' di una Parte oppure se le informazioni siano detenute da una persona che abbia la residenza o la nazionalita' di una Parte. Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorita' o non siano in possesso o sotto il controllo oppure ottenibili da persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Testo vigente dal 30 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-17;158~accordo-art2 · fonte su Normattiva