[1]SUBORDINATO

[2]1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, o (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che e' residente dell'altro Stato contraente, o (c) l'onere delle remunerazioni e' sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente. 2. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Testo vigente dal 13 novembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159~convenzione-art15 · fonte su Normattiva