1. Gli aeromobili delle imprese designate da una Parte Contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami. 2. Gli oli lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e, quando non costituiscono materiale e attrezzature al suolo, i materiali tecnici di consumo, gli utensili e gli equipaggiamenti di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente, per essere montati od usati esclusivamente sugli aeromobili delle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, saranno esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami. 3. Il carburante, gli oli lubrificanti, gli altri materiali tecnici di consumo, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che esistono e restano a bordo degli aeromobili delle imprese aeree designate saranno esentati, all'entrata e all'uscita dal territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami, anche quando detti materiali siano usati o consumati sugli aeromobili in volo sul detto territorio. 4. Il carburante, gli oli lubrificanti, gli altri materiali tecnici di consumo, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che gli aeromobili delle imprese aeree designate da una delle Parti Contraenti prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente e che vengono usati nei servizi internazionali convenuti, saranno esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami, anche quando detti materiali siano usati o consumati sugli aeromobili in volo sul detto territorio. 5. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione debbono rimanere sotto controllo doganale. 6. Le esenzioni previste dal presente Articolo possono essere subordinate all'osservanza di determinate procedure, condizioni e formalita', normalmente in vigore nel territorio della Parte Contraente che deve accordarle, e non debbono riferirsi ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi prestati.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;16~accordo-art7 · fonte su Normattiva