[1]INDIPENDENTI
[2]1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 13 novembre 2009
