[1]AMICHEVOLE
[2]1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato Contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente fara' del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'autorita' competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione. Ogni accordo raggiunto sara' reso esecutivo nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione interna degli Stati Contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere, attraverso un accordo amichevole, le difficolta' o i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' aver luogo in seno ad una Commissione composta da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati Contraenti. 5. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi, qualora le autorita' competenti degli Stati Contraenti non raggiungano un accordo al fine di evitare la doppia imposizione nei due anni successivi alla data in cui il caso e' stato per la prima volta sottoposto ad una di esse, le autorita' competenti possono istituire per ciascun caso specifico una Commissione arbitrale incaricata di esprimere un parere sul metodo da adottare per la eliminazione della doppia imposizione, purche' il contribuente o i contribuenti si impegnino a rispettare la decisione presa dalla Commissione arbitrale. La Commissione potra' essere costituita esclusivamente nel caso in cui le parti interessate rinuncino in via preliminare - senza alcuna riserva o condizione - alle azioni giudiziarie pendenti innanzi il tribunale nazionale. La commissione arbitrale e' composta da tre membri designati nel modo seguente: ogni autorita' competente designa un membro e i due membri designano di comune accordo il presidente. che sara' scelto tra i consulenti indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad un altro Paese. Al momento di emettere il suo parere, la Commissione arbitrale applichera' le disposizioni della presente Convenzione e i principi del diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. Sara' la stessa Commissione arbitrale a stabilire le norme della procedura arbitrale. La persona interessata, dietro sua richiesta, puo' essere ascoltata o farsi rappresentare innanzi la Commissione arbitrale e, se la Commissione lo richiede, la persona stessa e' tenuta a comparire personalmente o a farsi rappresentare. 6. La Commissione arbitrale esprime il suo parere entro sei mesi a partire dal giorno in cui le e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza dei suoi membri. Nel caso in cui si verifichi una divergenza nella votazione dei membri designati da ciascuna autorita' competente, il voto del Presidente e' predominante. 7. Ciascuno degli Stati Contraenti sostiene i costi dell'arbitro da esso designato e della sua rappresentanza nel corso della procedura arbitrale. I costi sostenuti per il presidente nonche' i costi restanti sono ripartiti in eguale misura tra gli Stati Contraenti. La Commissione arbitrale puo' decidere diversamente in merito ai costi. 8. Le decisioni adottate dalla Commissione arbitrale sono definitive e vincolanti per ciascuno degli Stati Contraenti.
Testo vigente dal 13 novembre 2009
