[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI COSTA RICA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

[5]Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

[6]Le autorita' competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne, delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Tali informazioni comprendono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Testo vigente dal 3 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-11;160~accordo-art1 · fonte su Normattiva