In attesa del definitivo assetto delle competenze in materia di opere idrauliche, per le finalita' di cui all'ultima voce della sezione "Ministero dei lavori pubblici" della tabella C allegata alla legge 30 marzo 1981, n. 119, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, cosi' ripartita:

  • a)lire 70 miliardi per opere di competenza dello Stato;
  • b)lire 28 miliardi per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza;
  • c)lire 2 miliardi per il potenziamento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici. All'onere previsto dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-29;162~art2 · fonte su Normattiva