[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritti marittimo, stipulate fra l'Italia ed altri Stati:
[8]1° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilita' dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles, il 25 agosto 1924, con relativo Protocollo di firma e Processo verbale firma;
[9]2° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo Protocollo di firma;
[10]3° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizia di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo Protocollo di firma e Processo verbale di firma;
[11]4° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti l'immunita' delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 19 luglio 1929 - Anno VII.
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]MUSSOLINI - ROCCO - CIANO.
[16]Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Testo vigente dal 26 settembre 1929
