e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
- a)l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
- b)la misura richiesta;
- c)l'oggetto e il motivo della domanda;
- d)le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
- e)ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f)una sintesi dei fatti pertinenti. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
