[1]Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate

[2]1. Se una comunicazione, fatta ai sensi dell'articolo 15, indica che l'attuazione delle misure programmate e' incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 o 7, lo Stato che ha inviato la notifica e lo Stato che ha fatto la comunicazione dovranno avviare consultazioni e, se necessario, negoziare per giungere ad un'equa soluzione della situazione. 2. Le consultazioni e i negoziati si svolgeranno secondo il principio in base al quale ogni Stato in buona fede deve tenere debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi dell'altro Stato. 3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che ha inviato la notifica dovra', se lo Stato cha ha ricevuto la notifica glielo richiede nel momento in cui fa la comunicazione, astenersi dall'attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art17 · fonte su Normattiva