Autorita' competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:

  • a)tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione:
  • b)tutta le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione:
  • c)tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del la presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art35 · fonte su Normattiva