Autorita' competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:
- a)tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione:
- b)tutta le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione:
- c)tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del la presente Convenzione.
Testo vigente dal 15 giugno 1999
