[1]Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e cooperazione tecnologica militare

[2]1. Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, in particolare con l'obiettivo di una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle operazioni di gestione di crisi civili e militari dirette dall'UE e alle relative esercitazioni e attivita' di formazione, comprese quelle condotte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). 2. La cooperazione si basa su forme e accordi di consultazione e cooperazione tra l'UE e l'Ucraina in materia di gestione delle crisi. 3. Le Parti esaminano le possibilita' di cooperazione tecnologica militare. L'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa (AED) stabiliscono stretti contatti per discutere il miglioramento delle capacita' militari, anche in relazione ad aspetti tecnologici.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art10 · fonte su Normattiva