[1]Risorse limitate

[2]1. Le Parti dispongono che tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici. 2. Le Parti provvedono alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di telecomunicazione nel loro territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche e' superiore alla loro disponibilita', sono seguite procedure adeguate e trasparenti di assegnazione per ottimizzarne l'uso e agevolare lo sviluppo della concorrenza. 3. Le Parti dispongono che l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorita' di regolamentazione. 4. Qualora autorita' pubbliche o locali mantengano la proprieta' o il controllo di fornitori di servizi che gestiscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione, occorre garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprieta' o al controllo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art119 · fonte su Normattiva