[1]Trattamento dei dati

[2]1. Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari. 2. Ciascuna delle Parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' della persona, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art129 · fonte su Normattiva