[1]Diritti esclusivi

[2]1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del presente accordo comprendono il diritto di autorizzare o vietare uno degli atti seguenti:

  • a)la riproduzione di una topografia qualora sia tutelata ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo;
  • b)lo sfruttamento commerciale o importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia. 2. Il diritto esclusivo menzionato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non e' applicabile a una riproduzione effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa. 3. I diritti esclusivi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non si estendono agli atti relativi a una topografia che soddisfa le condizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo e che e' stata creata in base a un'analisi e a una valutazione di un'altra topografia effettuate in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non e' applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati legittimamente posti sul mercato.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art226 · fonte su Normattiva