[1]Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
[2]Le Parti assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le Parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
