La cooperazione nel settore della protezione civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. Le finalita' della cooperazione sono tra l'altro:

  • a)facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;
  • b)consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze transfrontaliere, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;
  • c)la valutazione dell'impatto ambientale delle catastrofi;
  • d)invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;
  • e)invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dall'Ucraina;
  • f)rafforzare la collaborazione esistente per quanto riguarda l'uso piu' efficace delle capacita' di protezione civile disponibili.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art364 · fonte su Normattiva