Art. 13 (Convenzione)
[1]- Esportazione
[2]Se un'opera cinematografica realizzata in coproduzione e' esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore: a l'opera cinematografica e' aggiunta in linea di massima al contingente del Paese la cui partecipazione e' maggioritaria; b nel caso in cui un'opera cinematografica comporti una partecipazione uguale dei differenti Paesi, l'opera cinematografica e' attribuita al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di esportazione nel Paese d'importazione; c se l'attribuzione non puo' essere effettuata secondo le disposizioni fissate nei sotto-paragrafi a e b di cui sopra, l'opera cinematografica e' attribuita al contingente della Parte che fornisce il regista.
Testo vigente dal 25 novembre 2021
