[1]Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

[2]Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita' regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorita' regionale dispone rispettivamente la estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione. Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo. Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 9 febbraio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-08;17~artunico · fonte su Normattiva