In qualsiasi momento ciascuna delle due Parti Contraenti potra' comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di denunciare il presente Accordo; detto avviso verra' simultaneamente comunicato all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. In tale caso l'Accordo cessera' la sua validita' dopo dodici (12) mesi a partire dalla data in cui l'altra Parte Contraente avra' ricevuto la comunicazione, a meno che la suddetta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. In assenza della conferma del ricevimento della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, la comunicazione medesima verra' considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il suo ricevimento da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17~accordo-art19 · fonte su Normattiva