Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 26 febbraio 2007

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 203/2008

    Questione infondata
    13 giugno 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, - il quale ha limitato l'applicazione della norma di cui alla lettera p ) del comma 796 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, «fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo» - promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lamentata interferenza, con norma di dettaglio, nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» oltre che, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica», nonché per asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17~art1 · fonte su Normattiva