Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
Testo vigente dal 4 marzo 2015
