Parti Contraenti si impegnano a dare concreta attuazione agli accordi tra esse conclusi nei campi richiamati dall'Articolo 7 del presente Trattato, nonche' a tutte le altre convenzioni economiche vigenti. Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania,. con i loro organismi operativi, si adopereranno per rafforzare tale collaborazione nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle parti, altri organismi, permanenti oppure ad hoc.

Testo vigente dal 3 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;170~trattato-art9 · fonte su Normattiva