[1]E PAGAMENTI ANALOGHI

[2]1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le annualita' e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i pagamenti ricevuti da una persona fisica residente di uno Stato contraente nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. I pagamenti ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati contraenti sono imponibili in conformita' alle disposizioni del primo periodo del presente paragrafo soltanto se non hanno natura contributiva. 3. Nel caso di una persona fisica che e' stata residente di uno Stato contraente per un periodo di cinque anni o piu' ed e' divenuta residente dell'altra Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto del primo Stato di assoggettare ad imposizione, ai sensi della legislazione interna, pensioni, annualita' ed altre remunerazioni analoghe che tale persona fisica riceve da detta Stato. La presente disposizione si applica solamente alle persone fisiche che hanno la nazionalita' dello Stato contraente da cui provengono i pagamenti, a condizione che tali persone fisiche non abbiano la nazionalita' dell'altro Stato contraente. (segue art. 18) 4. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date prestabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170~art18 · fonte su Normattiva