I produttori e gli studi cinematografici dei due paesi decideranno sulla percentuale dell'apporto finanziario di ciascuna parte e di conseguenza sui progetti di coproduzione attraverso consultazione e accordo. Questa percentuale non puo' essere inferiore al venti (20) per cento del costo del film.

Testo vigente dal 10 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-09-25;173~accordo-art4 · fonte su Normattiva