[1]Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione, Adesione

[2]§1 Il presente Protocollo rimane aperto alla firma degli Stati membri fino al 31 dicembre 1999. Tale firma ha luogo a Berna, presso il Depositario provvisorio. §2 In conformita' all'articolo 20, §1 della COTIF 1980, il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione vengono depositati al piu' presto presso il Depositario provvisorio. §3 Gli Stati membri che non hanno firmato il presente protocollo nei termini previsti al §1, nonche' gli Stati la cui domanda di adesione alla COTIF 1980 e' stata ammessa a pieno diritto in conformita' all'articolo 23, §2 della stessa, possono, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, aderirvi depositando uno strumento di adesione presso il Depositario provvisorio. §4 L'adesione di uno Stato alla COTIF 1980, in conformita' all'articolo 23, la cui domanda sia stata fatta dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo ma prima della sua entrata in vigore, e' valida sia per la COTIF 1980 sia per la Convenzione secondo la formulazione dell'Allegato al presente Protocollo

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~protocollo-art3 · fonte su Normattiva