Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Art. 12 (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli)
[1]Prescrizione
[2]§ 1 Le azioni fondate sugli articoli 4 e 7 sono prescritte in tre anni. § 2 La prescrizione decorre:
- d)per le azioni fondate sull'articolo 4, dal giorno in cui la perdita o l'avaria del veicolo e' stata accertata o dal giorno in cui l'avente diritto ha potuto considerare il veicolo come perso, in conformita' all'articolo 6, § 1 o § 4;
- e)per le azioni fondate sull'articolo 7, dal giorno in cui il danno e' accaduto.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
