[1]Prescrizione

[2]§ 1 Le azioni fondate sugli articoli 4 e 7 sono prescritte in tre anni. § 2 La prescrizione decorre:

  • d)per le azioni fondate sull'articolo 4, dal giorno in cui la perdita o l'avaria del veicolo e' stata accertata o dal giorno in cui l'avente diritto ha potuto considerare il veicolo come perso, in conformita' all'articolo 6, § 1 o § 4;
  • e)per le azioni fondate sull'articolo 7, dal giorno in cui il danno e' accaduto.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-i-contratti-d-utilizzazione-di-v-art12 · fonte su Normattiva