Art. 21 (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura)
[1]Azioni contro il gestore o contro il trasportatore
[2]§1 Ogni azione in responsabilita' degli ausiliari del trasportatore contro il gestore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi. §2 Ogni azione in responsabilita' degli ausiliari del gestore contro il trasportatore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
