[1]Ammissione al traffico internazionale

[2]§ 1 Per circolare in traffico internazionale, ciascun veicolo ferroviario deve essere ammesso in conformita' alle presenti Regole uniformi. § 2 L'ammissione tecnica ha lo scopo di verificare che i veicoli ferroviari corrispondano alle:

  • a)prescrizioni di costruzione contenute nelle PTU,
  • b)prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nell'Allegato del RID,
  • c)particolari condizioni per un'ammissione, in applicazione dell'articolo 7a. § 3 I paragrafi 1 e 2, nonche' i seguenti articoli, si applicano per analogia all'ammissione tecnica di altri materiali ferroviari nonche' di elementi di costruzione di veicoli o di altri materiali ferroviari.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-l-ammissione-tecnica-di-material-art3 · fonte su Normattiva