Art. 3 (Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato)
[1]Ammissione al traffico internazionale
[2]§ 1 Per circolare in traffico internazionale, ciascun veicolo ferroviario deve essere ammesso in conformita' alle presenti Regole uniformi. § 2 L'ammissione tecnica ha lo scopo di verificare che i veicoli ferroviari corrispondano alle:
- a)prescrizioni di costruzione contenute nelle PTU,
- b)prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nell'Allegato del RID,
- c)particolari condizioni per un'ammissione, in applicazione dell'articolo 7a. § 3 I paragrafi 1 e 2, nonche' i seguenti articoli, si applicano per analogia all'ammissione tecnica di altri materiali ferroviari nonche' di elementi di costruzione di veicoli o di altri materiali ferroviari.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
