Art. 7a (Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato)
[1]Deroghe
[2]La Commissione di esperti tecnici adotta le direttive o le disposizioni vincolanti concernenti le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 e i metodi di valutazione che possono o devono essere utilizzati.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
