1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa: 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.

Testo vigente dal 6 giugno 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175~art23 · fonte su Normattiva