Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in rigore in conformita' dell'articolo 21 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 10 gennaio 1963
