• 1)Gli Istituti assicuratori dei due Stati contraenti, tenuti a concedere prestazioni in base alla presente Convenzione, versano le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria.
  • 2)Quando in uno dei due Stati contraenti, per accertare un diritto a prestazioni o per determinare la misura di esse, occorre tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, tale importo e' calcolato in conformita' alla regolamentazione vigente nei due Paesi in materia di pagamenti correnti. Per pagamenti correnti si intendono i pagamenti definiti dall'articolo 19 lettera I dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art9 · fonte su Normattiva