Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Testo vigente dal 11 giugno 1991
