Stati parti vigilano affinche':

  • a)nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ne' la pena capitale ne' l'imprigionamento a vita senza possibilita' di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di eta' inferiore a diciotto anni;
  • b)nessun fanciullo sia privato di liberta' in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere affettuati in conformita' con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata piu' breve possibile;
  • c)ogni fanciullo privato di liberta' sia trattato con umanita' e con il rispetto dovuto alla dignita' della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua eta'. In particolare, ogni fanciullo privato di liberta' sara' separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avra' diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
  • d)i fanciulli privati di liberta' abbiano diritto ad avere repidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonche' il diritto di contestare la legalita' della loro privazione di liberta' dinnanzi un Tribunale o altra autorita' competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art37 · fonte su Normattiva