Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.
Testo vigente dal 10 novembre 2008
