Comitato Direttivo 1. Il Comitato Direttivo sara' composto dai seguenti membri: (a) (i) un rappresentante di alto livello, designato dal Direttore Generale dell'UNESCO; (ii) un rappresentante di alto livello, designato dal Direttore Generale dell'Agenzia; (iii) un rappresentante di alto livello, designato dal Governo Italiano; (b) eventuali altri membri che possono essere nominati dal Comitato Direttivo al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di quei paesi o istituzioni che hanno prestato contributi particolarmente importanti, ovvero sono particolarmente interessati alle attivita' del Centro; (c) il Direttore, che sara' anche, ex officio, Presidente del Comitato Direttivo. 2. I rappresentanti di cui ai paragrafi 1 (a) e (b) del presente Articolo potranno essere accompagnati da esperti. 3. Il Presidente del Consiglio Scientifico partecipera' alle riunioni del Comitato Direttivo in qualita' di consulente.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;18~accordo-art3 · fonte su Normattiva