Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.
Testo vigente dal 14 marzo 2009
