Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 17 dicembre 2009
