Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 78 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 3 novembre 2007
