[1]Adempimento degli obblighi

[2]1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'accordo. 2. Ciascuna delle Parti puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo puo' prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti. 4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto. 5. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 del presente articolo si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo ad opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale del presente accordo consiste:

  • a)in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o
  • b)nella violazione di elementi sostanziali del presente accordo, vale a dire l'art. 1, paragrafo 1, e l'art. 8, paragrafo 2. Prima di adottare misure nei casi particolarmente urgenti, ciascuna Parte puo' chiedere che sia indetta urgentemente una riunione tra le Parti. In questo caso viene convocata entro quindici giorni, a meno che le Parti fissino un altro termine non superiore a ventuno giorni, una riunione per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art53 · fonte su Normattiva