Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.
Testo vigente dal 7 aprile 1955
