1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorita' al rispetto dei diritti sociali fondamentali. 2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse. In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a:

  • a)migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione;
  • b)reinserire le persone rimpatriate perche' in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato;
  • c)incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera, di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunita';
  • d)promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione, nell'ambito della politica algerina in questo settore;
  • e)sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
  • f)migliorare il regime previdenziale e sanitario;
  • g)attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza;
  • h)migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere;
  • i)promuovere il dialogo socioprofessionale;
  • j)promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in ambito socioprofessionale;
  • k)contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari;
  • l)attenuare le ripercussioni negative dell'adeguamento delle strutture economiche e sociali;
  • m)migliorare il sistema di formazione professionale.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art74 · fonte su Normattiva