1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale. 2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, e':

  • a)pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem; o
  • b)pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo in Eur nel caso di dazi specifici.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-1-art3 · fonte su Normattiva