[1]della prova dell'origine
[2]Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
