delle acque 1 E' vietato compiere azione alcuna che possa provocare o costituire pericolo d'inquinamento delle acque. 2 E' considerato inquinamento qualsiasi modificazione delle proprieta' fisiche o chimiche dell'acqua che possa risultare di nocumento agli organismi in essa viventi o di pregiudizio ai suoi usi, in atto o possibili. In particolare sono considerati inquinanti i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti. 3 Qualora sui natanti si verifichino fatti che possono costituire pericolo d'inquinamento per le acque, il conduttore deve provvedere in modo da evitare o contenere il pericolo o l'inquinamento e comunque avvertirne senza indugio la polizia o l'autorita' competente. 4 Il conduttore che constati la presenza in acqua di carburante in quantita' apprezzabile, di lubrificante, oppure di altre sostanze suscettibili di provocare inquinamento delle acque e' tenuto ad avvertirne la polizia o l'autorita' competente.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art10 · fonte su Normattiva